Nel nostro precedente articolo avevamo premesso che l’art.13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) al suo comma 11 demandava ad ISMEA l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, anche delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca.

D.L. Liquidità: Agricoltura e ISMEA il Punto – Accesso al Credito e Garanzie dello Stato

ISMEA

L’Istituto di Via Liegi ha dato così il via, con la circolare n. 2/2020 all’applicazione del Decreto, fornendo gli strumenti necessari alle imprese agricole per accedere ai benefici contenuti nel D.L. Liquidità che saranno fruibili dalle banche da mercoledì 22 Aprile 2020.

Quali strumenti mette a disposizione ISMEA

  1. Liquidità25: Operatività specifica per le operazioni di cui al DL liquidità, articolo 13, comma 1, lettera m), in sostanza si tratta della possibilità di ottenere un finanziamento FINO a 25.000 euro con garanzia diretta del 100% dell’importo da parte di ISMEA. Ricordiamo che l’importo del finanziamento è legato al valore del 25% dei ricavi sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi o dell’ultimo bilancio depositato (o per le imprese nate dopo 1 gennaio 2019 sulla base di un’autocertificazione del reddito);
  2. Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti: articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità, per investimenti in azienda fino ad un importo rapportato, alternativamente a due parametri: a. 25% del fatturato 2019, b. Valore doppio del costo del personale dell’impresa beneficiaria. Il finanziamento viene garantito da ISMEA fino all’ 80%, con un ulteriore 10% in caso di intervento di Confidi;
  3. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito: articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità, in sostanza è la garanzia per rinegoziazione di mutui, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  4. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie: articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità, in sostanza si tratta di una garanzia dell’ 80% destinata alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

ISMEA ha specificato che le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente attraverso la concessione di aiuti nei limiti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi del Quadro Temporaneo.

Resta inteso che non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019. Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Per tutte le operazioni garantite da ISMEA, trovano applicazione i nuovi limiti di importo massimo garantito per singola impresa PMI pari a 5 milioni di euro e di percentuale massima di garanzia pari all’80% dell’importo del finanziamento.

Tali operazioni potranno avere una durata massima di 6 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

MODULO ISMEA – LINK DOWNLOAD